1. La Conferenza Rettori Università e Istituzioni Pontificie Romane (CRUIPRO) è un organismo di coordinamento e promozione dell’azione comune delle Istituzioni Universitarie Pontificie Romane (cf. Veritatis gaudium, Parte I, art. 2 § 1-2). Alla CRUIPRO appartengono i rettori delle istituzioni universitarie pontificie romane approvate dalla Congregazione per l’Educazione Cattolica (CEC).

2. Compiti della CRUIPRO

a) Promuovere il coordinamento, la collaborazione e gli interessi comuni delle
Università, delle Facoltà e degli Istituti Pontifici Romani, mediante iniziative e attività in rete tra le Istituzioni, al fine di migliorarne la formazione, la ricerca e la missione.
b) Favorire iniziative comuni caratterizzate dall’inter-disciplinarità e dalla trans- disciplinarità, anche mediante la creazione di Centri di ricerca (cf Veritatis gaudium, Proemio, n. 4 c, d - n. 5).
c) Rappresentare e promuovere le medesime Istituzioni, secondo le modalità stabilite dalla CRUIPRO, nelle Associazioni internazionali delle Università, nelle Conferenze dei Rettori e in altri organismi accademici.
d) Rappresentare le Istituzioni Universitarie Pontificie Romane presso i Dicasteri della Santa Sede, quando si tratti di problemi comuni indicati di volta in volta dalla Conferenza stessa a maggioranza assoluta.
e) Collaborare stabilmente con la CEC e con l’Agenzia della Santa Sede per la
Valutazione e la Promozione della Qualità delle Università e Facoltà ecclesiastiche (AVEPRO) per favorire l’eccellenza delle Istituzioni Universitarie Pontificie Romane e la cultura della qualità.
f) Rappresentare e promuovere la Conferenza presso lo Stato Italiano, l’Unione
Europea e altri organismi internazionali, tenuto conto del dovuto accordo con la
Santa Sede.
g) Deliberare orientamenti comuni di applicazione dei documenti della Santa Sede riguardanti le Istituzioni Universitarie circa l’insegnamento, la formazione, la gestione, la ricerca, la qualità e la pastorale.

3. La CRUIPRO agisce nel rispetto dell’autonomia delle singole Istituzioni rappresentate e dei loro Statuti e Ordinamenti.

4. Organi della CRUIPRO
a. Organo di direzione è l’Assemblea generale costituita da tutti i membri della Conferenza.
b. L’Assemblea generale elegge il proprio Presidente tra i suoi membri ogni tre anni. Terminato il triennio, lo stesso Presidente può essere rieletto una sola volta nella carica per un altro triennio. Nel caso che egli cessi dalle funzioni di Rettore, gli subentra nell’incarico il Vicepresidente, il quale deve provvedere a convocare l’Assemblea generale per l’elezione del nuovo Presidente.  Presidente rappresenta la CRUIPRO nei rapporti esterni sia ecclesiali che civili.
c. L’Assemblea generale elegge anche tra i suoi membri il Vicepresidente e il Segretario per un periodo di tre anni rinnovabile una sola volta. Qualora non si potesse portare a termine il mandato, nella successiva riunione dell’Assemblea
generale si procederà all’elezione della carica da sostituire.
d. Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e presiede le riunioni in assenza del Presidente. A lui il Presidente può delegare particolari compiti.
e. Il Segretario ha il compito di redigere il verbale della riunione, custodire l’archivio della CRUIPRO e preparare il bilancio preventivo e consuntivo.
f. Il Comitato esecutivo è composto dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Segretario. È convocato dal Presidente e, oltre a preparare le riunioni dell’Assemblea generale, ha il compito di esaminare questioni urgenti, là dove non
sia moralmente possibile convocare l’Assemblea generale.

5. La CRUIPRO si riunisce almeno due volte l’anno. Nell’atto di convocazione, fatto almeno un mese prima della riunione, il Presidente indicherà l’ordine del giorno, il luogo e l’ora della riunione.

6. La CRUIPRO promuove la creazione di Comitati settoriali per facilitare il coordinamento di azioni comuni, sia in ambito scientifico (Decani delle diverse Facoltà) sia in ambito organizzativo-gestionale (Segretari generali, Economi, Direttori di biblioteca, Cappellani, ecc.).
a) Ogni Comitato settoriale persegue le proprie finalità secondo le modalità, le norme che ritenga opportune e gli orientamenti della CRUIPRO. In ogni caso,
ciascun Comitato designa il proprio coordinatore.
b) Per trattare argomenti di particolare interesse, il presidente della CRUIPRO potrà convocare delle riunioni fra la stessa Conferenza e il Comitato settoriale interessato o una sua rappresentanza. L’iniziativa può partire sia dalla Conferenza sia dal Comitato.

7. La CRUIPRO mantiene rapporti con i rappresentanti dell’Associazione degli Studenti delle Università/Facoltà Pontificie Romane nelle materie di interesse comune.

8. Le Istituzioni membri della CRUIPRO provvedono al finanziamento della medesima versando un contributo nella misura stabilita annualmente dall’Assemblea generale. Nell’eventualità di qualche spesa straordinaria, essa verrà ripartita equamente dalla Conferenza fra tutte le Istituzioni componenti.

9. I bilanci preventivo e consuntivo sono redatti per ogni anno solare a cura del Segretario e sono approvati dall’Assemblea generale. L’Assemblea generale può disporre un’eventuale revisione dei bilanci.

10. Le modifiche alle norme statutarie sono approvate dall’Assemblea generale a maggioranza qualificata di due terzi dei suoi membri.

APPENDICE

Il testo dello Statuto è stato approvato all'unanimità in occasione dell'Assemblea generale CRUIPRO svoltasi a Roma il 12 novembre 2018.

Statuto CRUIPRO - Testo Ufficiale